Tribunale di Genova. Autorizzazione a rimanere nelle more dell’esito del ricorso, in favore di richiedente protezione internazionale (post patto) proveniente da Edo State, Nigeria

“…Alla luce delle allegazioni ed acquisizioni anche in via d’ufficio, si ritiene sussista pericolo
imminente di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto dei motivi di impugnazione,
della situazione generale di insicurezza e di violazione di diritti fondamentali nel Paese di
origine (richiamando in merito alla giurisprudenza coeva di questa Sezione), dell’assenza
di motivi in contrario (nulla ha segnalato il Pubblico Ministero, né risultano altrimenti motivi
ostativi) e del fatto che l’esecuzione comporterebbe l’espulsione del richiedente; in caso
di espulsione, infatti, qualora il ricorso fosse accolto la sua concreta esecuzione
risulterebbe estremamente difficoltosa.
lnoltre, qualora il richiedente permanesse comunque sul territorio nazionale in attesa della
decisione, vedrebbe estremamente limitati diritti fondamentali, quali quello ad
un’assistenza sanitaria integrale, allo studio, al lavoro.
ln particolare, va osservato che il ricorrente proviene dalla Nigeria – Edo State, ovvero da
un Paese ove, seppure non caratterizzato da una violenza indiscriminata e diffusa, è
tuttavia indubbia la sussistenza di una condizione di insicurezza e instabilità, un altissimo
e patologico livello di delinquenza, nonché di violazione di diritti fondamentali, che
rendono difficile e incerta la vita quotidiana deí cittadini, sulla base delle COI consultate.
ln questo scenario, e considerato che in relazione alla persistenza della tutela della vita
privata e familiare, anche dopo la riforma dell’art. 19 TUl, in ossequio alla normativa
sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUl, occorra procedere ad una
valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione
umanitaria, seppure con la forma della comparazione attenuata con proporzionalità
inversa, sussistono circostanziate ragioni, alla luce della situazione del Paese di origine,
nonché delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente emergenti dalla relazione del CAS
prodotta da parte ricorrente.”

LEGGI IL DECRETO

Related posts